Risoluzione delle controversie

Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche

In conformità del “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e Utenti” (Delibera n. 353/19/CONS e successive modificazioni) 
E-Mind s.r.l. ricorda al Cliente che, in caso di controversia relativamente alla violazione di un proprio diritto o interesse protetto dal contratto o dalle norme in materia di comunicazioni elettroniche attribuite alla competenza dell’Autorità, prima di agire in giudizio, è tenuto a
promuovere un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio, tramite la piattaforma ConciliaWeb, all’indirizzo https://conciliaweb.agcom.it, ovvero mediante gli organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle Associazioni di consumatori, iscritti nell’apposito elenco , presso gli organismi ADR, dinanzi alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio.
In pendenza della procedura per l’esperimento del tentativo di conciliazione, la sospensione del servizio si riferirà al solo servizio interessato dal mancato pagamento e, comunque, sarà garantita la fornitura del servizio universale di comunicazioni elettroniche, che potrà sospendersi in caso di frode o insolvenza abituale.
In conformità del “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e Utenti” (Delibera n. 353/19/CONS e successive modificazioni) 

E-Mind s.r.l.
ricorda al Cliente che, in caso di controversia relativamente alla violazione di un proprio diritto o interesse protetto dal contratto o dalle norme in materia di comunicazioni elettroniche attribuite alla competenza dell’Autorità, prima di agire in giudizio, è tenuto a:
  • promuovere un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio, tramite la piattaforma ConciliaWeb, all’indirizzo https://conciliaweb.agcom.it
  • ovvero mediante gli organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle Associazioni di consumatori, iscritti nell’apposito elenco , presso gli organismi ADR, dinanzi alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio.

In pendenza della procedura per l’esperimento del tentativo di conciliazione, la sospensione del servizio si riferirà al solo servizio interessato dal mancato pagamento e, comunque, sarà garantita la fornitura del servizio universale di comunicazioni elettroniche, che potrà sospendersi in caso di frode o insolvenza abituale.